| (adeguato alle norme della L.142/90
- artt.23/34/60)
TITOLO I° - Costituzione - fini - durata del Consorzio.
ART. 1 Costituzione
E' costituito, a norma degli artt. 23/24/25 della legge 142/90,
un Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna
Centrale con le finalità di cui al successivo art. 3. Il
Consorzio già operante, istituito con D.P.G.R. n° 11
in data 23.01.1990 con la stessa denominazione, per effetto dell'
art. 60 della Legge 142/90 viene trasformato nella forma di gestione
di cui all' art. 25 della legge predetta. Al Consorzio potranno
aderire altri Enti Pubblici su conforme decisione dell'Assemblea
Generale.
ART. 2 Sede
Il Consorzio ha sede in Comune di Nuoro.
ART. 3 Finalità del Consorzio
Al fine di rispondere alle esigenze di crescita culturale della
popolazione e di sviluppo socio-economico delle aree marginali delle
Sardegna Centrale e nel quadro di un'organica e diffusa presenza
dell'Università nel territorio regionale, il Consorzio si
propone di:
1)- Promuovere l'istituzione dell'Università di Nuoro anche
partendo dalla istituzione di facoltà e di corsi in Sardegna
e coordinati congiuntamente con gli Atenei di Cagliari e Sassari
e con le altre Università italiane, possibilmente, non ripetitivi
di corsi già istituiti presso le Università Sarde;
2)- Promuovere l'istituzione di corsi universitari decentrati, a
favore degli studenti lavoratori;
3)- Promuovere l'organizzazione di corsi universitari e di aggiornamento
professionale e di formazione di nuove professionalità nei
settori pubblico e privato;
4)- Promuovere l'istituzione di centri di ricerca, di scuole di
specializzazione parauniversitarie, post-universitarie, superiore
e di corsi di perfezionamento e di corsi estivi;
5)- Promuovere l'organizzazione e l'utilizzo di moderni sistemi
telematici per un facile interscambio con centri di ricerca universitari
nazionali ed internazionali;
6)- Istituire e gestire adeguati servizi di sostegno culturale e
di assistenza a favore degli studenti universitari;
7)- Apprestare e gestire le strutture logistiche da destinare alle
attività didattiche e amministrative, gli arredi e apparecchiature
tecniche e scientifiche necessarie;
8)- Attuare ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo
della cultura, in collegamento con le forze produttive, i distretti
scolastici, l' IRSAE e le Università, in una prospettiva
di educazione e di formazione professionale permanente in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo socioeconomico della Sardegna Centrale.
ART. 4 Durata del Consorzio
Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per
l'esaurimento del proprio fine, e cioè l'istituzione dell'Università
di Nuoro. Esso può altresì cessare per decisione di
uno dei due enti consorziati o, in caso di adesione di altri enti,
per decisione di un numero di enti che complessivamente detenga
almeno 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
ART. 5 Scioglimento
In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio e gli eventuali
fondi di riserva verranno ripartiti tra gli enti consorziati, salvo
i diritti di terzi e previa detrazione delle passività, in
ragione dei conferimenti iniziali e successivi.
ART. 6 Trasmissione atti fondamentali agli enti consorziati
Il Presidente dell'assemblea prevede a trasmettere agli enti consorziati
entro quindici giorni dalla loro adozione da parte dell'Assemblea
stessa, gli atti fondamentali del Consorzio. Tale adempimento non
ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività
del Consorzio.
ART. 7 Forme di consultazione
Gli organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione
e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali
dell'attività del Consorzio.Per il raggiungimento dei fini
di cui al comma precedente gli organi del Consorzio, in particolare:
- attueranno incontri con gli enti consorziati partecipando anche
a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi
(Consiglio e Giunta);
- Divulgheranno ed illustreranno l'attività consorziale.
ART. 8 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli enti consorziati
e tra essi e il Consorzio verranno decise da un collegio di tre
arbitri nominati uno da ciascuno delle due parti interessate ed
il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di Nuoro.
TITOLO II° GLI ORGANI - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ART. 9 Organi
Sono organi del Consorzio:
a) L'Assemblea dei Rappresentanti;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Direttore.
ART. 10 Assemblea: composizione - quote di partecipazione
L' assemblea del Consorzio è composta dai Rappresentanti
degli enti consorziati nella persona del Presidente della Provincia
e del Sindaco, ciascuno con responsabilità pari alla quota
di partecipazione prevista dalla convenzione di cui all' art. 24
della legge 142/90, in base all' art. 29 del presente Statuto.In
caso di comprovata necessità l'assemblea del Consorzio potrà
determinane contribuzioni integrative, soggette ad approvazione
degli enti consorziati, con le modalità previste nella convenzione
di cui al precedente comma e nella proporzione fissata per le quote
ordinarie.L'adesione di nuovi enti pubblici al Consorzio comporterà
la rideterminazione delle quote di partecipazione con una conseguente
modifica ed integrazione della convenzione sopra menzionata.La convenzione,
modificata ed integrata, dovrà essere approvata dai consigli
degli enti consorziati e sottoscritta dai loro legali rappresentanti.
Il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune di Nuoro possono
delegare la rappresentanza di un Consigliere.
ART. 11 Assemblea e funzioni
Spetta all'Assemblea consorziale:
1)- Eleggere, con le modalità di cui successivo art. 15 il
Presidente e il Consiglio di amministrazione
2)- Revocare i membri del consiglio di amministrazione con le modalità
del successivo art. 17;
3)- Disporre lo scioglimento motivato del consiglio di amministrazione;
4)- Nominare, con le modalità di cui al successivo art. 26
il collegio dei revisori dei conti;
5)- Approvare il programma di attività predisposto dal Consiglio
di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati alla assemblea;
6)- Approvare i bilanci preventivi annuali e pluriennali completi
della tabella del personale, deliberati dal Consiglio di amministrazione
e relative variazioni;
7)- Approvare i conto consuntivo;
8)- Approvare le proposte di modifiche e integrazioni alla convenzione
di cui all' art. 24 della L. 142/90;
9)- Approvare le proposte di modifica allo statuto da sottoporre
agli enti; 10)- Approvare i regolamenti consorziali.
ART. 12 Assemblea : funzionamento - deliberazioni
L'Assemblea può riunirsi in ogni momento per iniziativa del
Presidente od a richiesta del Consiglio di amministrazione o di
tanti componenti che rappresentino almeno un terzo dei totale delle
quote di partecipazione.L'Assemblea si riunisce su convocazione
del Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma: sia
la lettera di ricevimento che il telegramma debbono contenere il
giorno, l'ora e il luogo della riunione nonchè l'indicazione
degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.L'avviso di convocazione
dovrà pervenire a domicilio dei rappresentanti almeno tre
giorni prima dell'adunanza stessa.In caso di urgenza, il termine
può essere ridotto di 24 ore.Le sedute dell'Assemblea sono
valide con le presenze di tanti componenti che rappresentino almeno
la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.Fin tanto
che il Consorzio sarà costituito da due enti (Provincia -
Comune di Nuoro), la presenza è prescritta anche per le sedute
di seconda convocazione. Le proposte delle deliberazioni, predisposte
dagli uffici, devono essere corredate dai pareri di cui all' art.
53 della legge 142/90 e dall'attestazione di cui all' art. 55 della
stessa legge.L'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza
delle quote presenti.Le deliberazioni devono essere pubblicate nell'albo
pretorio del consorzio.I verbali delle adunanze sono redatti da
un dipendente dei Consorzio designato dal Direttore.
ART. 13 Assemblea: indennità
Ai componenti dell'Assemblea potranno essere corrisposte indennità
nella misura fissata dall'Assemblea stessa nel rispetto delle norme
di legge vigenti in materia.
ART. 14 Consiglio di Amministrazione: composizione requisiti compatibilità
Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri
effettivi, oltre il Presidente.Devono essere scelti dall'assemblea
fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.Essi
devono altresì possedere una speciale competenza, per studi
compiuti e funzioni disimpegnate presso organismi pubblici o privati.Restano
ferme le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti
generali vigenti.Non possono far parte del consiglio di amministrazione
i membri dell' assemblea.I componenti del Consiglio di amministrazione
non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio
prima che sia decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato
di ricoprire la carica.
ART. 15 Consiglio di Amministrazione e Presidente: modalità
di nomina
Il Consiglio di Amministrazione di 4 membri è nominato dall'Assemblea
Consortile con voto limitato a 2.Il Presidente è eletto dall'Assemblea
quando riporti la maggioranza assoluta delle quote.Qualora nella
1° seduta convocata per l'elezione del presidente, nessuno ottenga
la maggioranza assoluta dei voti, saranno convocate 2 ulteriori
sedute da tenersi entro 10 giorni dalla 1°, e qualora nessuno
ottenga la maggioranza assoluta, risulterà eletto chi abbia
ottenuto la maggioranza di voti e in caso di parità di voti
il più anziano di età.
ART. 16 Consiglio di amministrazione: indennità di carica
Spettano al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione le indennità
fissate, nella misura massima, dalla legge in favore del Presidente
e degli Assessori della Provincia di Nuoro.
ART. 17 Consiglio di Amministrazione: modalità revoca consiglieri
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati
in ogni tempo con deliberazione espressa dall'Assemblea approvata
con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano almeno
i 700 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
La revoca è ammessa:
a) in tutti i casi in cui l'amministratore è venuto meno
agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti emanati dall'assemblea
b) quando l'amministratore, con il suo comportamento, determina
il venire meno della fiducia dell'assemblea;
La revoca è altresì ammessa, nei casi di violazione
degli obblighi stabiliti dagli artt. 2390 e 2391 del codice civile
per gli amministratori delle società per azioni.
In tali casi l'amministratore revocato risponde anche dei danni
arrecati al consorzio nelle forme e con le modalità previste
dalla legge.
ART. 18 Consiglio di Amministrazione: durata in carica, dimissioni,
decadenza, sostituzioni
I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente rimangono
in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento dei successivi
che deve avvenire entro dieci giorni dalla esecutività della
nuova nomina.I componenti del Consiglio di Amministrazione sono
dichiarati decaduti, nei termini e nei modi previsti delle norme
legislative vigenti, nei casi di sopravvenuta ineleggibilità
o incompatibilità, nonchè di assenza senza giustificato
motivo a tre sedute consecutive.Le surrogazioni dei Consiglieri
sono effettuate dall’Assemblea consortile entro dieci giorni
da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.I
componenti surrogati restano in carica limitatamente a quanto vi
sarebbero rimasti i loro predecessori.Ad ogni rinnovo di consiglio
di Enti Consorziati rappresentanti almeno la metà del totale
delle quote di partecipazione, si procede comunque alla nomina di
un nuovo consiglio di amministrazione.
ART. 19 Consiglio di Amministrazione: funzioni
Il Consiglio, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali
formulate dall’Assemblea, è competente per gli atti
necessari al perseguimento ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi
che il Consorzio é destinato a soddisfare e che non siano
per legge e per il presente statuto riservate al Presidente e al
Direttore e vigila sul generale andamento della gestione.Il Consiglio
di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può
affidare specifici incarichi ai suoi componenti e al Direttore.
ART. 20 Consiglio di Amministrazione: modalità e tempi di
convocazione
Il Consiglio di Amm.ne, si riunisce di regola, presso la sede del
Consorzio o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.I1
Consiglio di Amm.ne è convocato dal Presidente in qualsiasi
momento.Può essere inoltre convocato dal Presidente entro
sette giorni dalla richiesta avanzata per specifici argomenti, da
due componenti, dal Direttore e dal Collegio dei Revisori.L’avviso
di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo
della riunione e l’indicazione degli oggetti da trattarsi
nell’adunanza.La convocazione deve essere fatta dal Presidente
con avviso raccomandato da recapitarsi a mano a cura del personale
del Consorzio a mezzo servizio postale o a mezzo telegramma almeno,
tre giorni prima della riunione.In caso d’urgenza il termine
può essere ridotto a 24 ore.La seduta convocata senza osservanza
delle formalità di cui sopra, è valida solo se sono
presenti tutti i consiglieri.In tale ipotesi, a richiesta di un
Consigliere, la trattazione d’uno o più argomenti all’ordine
del giorno viene rinviata alla seduta successiva.
ART. 21 Consiglio di Amministrazione: validità delle sedute
e votazioni
Il Presidente, constatata la regolare costituzione del Consiglio
di Amministrazione con la presenza del numero legale dei presenti
inizia e regola la discussione e stabilisce le modalità di
votazione.Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.A
parità di voti prevale il voto del Presidente.Le deliberazioni
possono adottarsi in forma palese.Quando però si tratti di
deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la
qualità o capacità di persone, le deliberazioni stesse
devono essere adottate a scrutinio segreto.Nel caso di deliberazioni
adottate con voto palese, i Consiglieri che pur non essendo impediti
a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengonocomputati
nel numero dei votanti (quorum funzionale), essi sono invece computati
tra i presenti (quorum strutturale) ai fini della determinazione
del numero legale per la validità della seduta.Nel caso di
deliberazioni adottate con voto segreto vanno invece computati tra
i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.Ciascun
Consigliere ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto
e i motivi del medesimo.
ART. 22 Consiglio di Amministrazione: redazione verbali, visura
atti e rilascio copie
I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
sono redatti da un dipendente del consorzio con funzioni di Segretario
del Consiglio, incaricato dal Direttore.I verbali sono firmati dal
Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario.Le copie
dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
di Amministrazione devono essere rilasciate nel rispetto delle disposizioni
di legge in materia a qualsiasi cittadino ne faccia richiesta.L’accesso
agli altri atti consortili verrà disciplinato da un apposito
regolamento.Le proposte delle deliberazioni, predisposte dagli uffici,
devono essere corredate dai pareri di cui all’art. 53 della
legge 142/90 e dall’attestazione di cui all’art. 55
della stessa legge.
ART. 23 Presidente del Consorzio: funzioni e deleghe
Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, assicura
l’attuazione degli indirizzi dell’Assemblea ed inoltre:
a) convoca l’Assemblea e il Consiglio di Amm.ne;
b) vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore,
sulla gestione e sull'esecuzione degli atti deliberativi;
c) firma la corrispondenza che non riguarda adempimenti di carattere
gestionale e di esecuzione di deliberazioni;
d) riferisce periodicamente all'Assemblea sull'andamento dell'attività
del Consorzio;
e) attua le iniziative di informazione e di partecipazione degli
enti consorziati previste dal presente statuto e dalla convenzione:
f) adotta in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio
di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso
nella sua prima adunanza per la ratifica;Il Presidente, in caso
di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Consigliere
da lui delegato che assume la denominazione di Vice Presidente.La
delega fatta per iscritto deve essere comunicata agli enti consorziati.
Qualora sia assente od impedito anche il Vice Presidente, le funzioni
del Presidente vengono svolte dal Consigliere presente più
anziano di età.Il Presidente può delegare, anche in
via temporanea. al Vice Presidente e ad uno o più componenti
il Consiglio di Amm.ne parte delle proprie competenze.
ART. 24 Il Direttore del Consorzio
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione
mediante concorso pubblico per titoli ed esami secondo modalità
che saranno determinate dal Regolamento del personale che determinerà
altresì il trattamento giuridico ed economico. Le funzioni
di Direttore possono essere affidate con incarico a tempo determinato
ad un Funzionario in possesso della qualifica dirigenziale di uno
degli Enti Consorziati, o di altra Amministrazione Pubblica, in
posizione di distacco o comando. L' incarico può altresì
essere conferito mediante contratto a tempo determinato di diritto
pubblico, a eccezionalmente di diritto privato, per la durata di
anni 1, a persona in possesso di requisiti per la partecipazione
a concorsi per posti di qualifica dirigenziale presso Enti Pubblici.
L'incarico potrà essere revocato dal Consiglio di amministrazione
con provvedimento motivato.
ART. 25 Compiti del direttore
Compete al Direttore la responsabilità della attività
gestionale del Consorzio. Pertanto adotta i relativi atti, sulla
base dei programmi dell' assemblea e degli indirizzi attuativi approvati
dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:
a) partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
b) sottopone al Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivi
e consuntivi; c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione
per l’adozione dei provvedimenti che ad esso competono;
d) presiede le Commissioni di gara e quelle per la Selezione del
personale;
e) stipula i contratti nell’interesse del Consorzio;
f) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili
per l’ordinario funzionamento del Consorzio secondo modalità
e limiti previsti dai regolamenti;
g) controfirma gli ordinativi di incasso e pagamento.
ART. 26 Struttura organizzativa
Il Consorzio organizza in forma autonoma gli uffici ed i servizi
occorrenti all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.In
coerenza alle norme della legge 7.8.90 n° 241, i procedimenti
amministrativi saranno informati a criteri di semplicità
e di trasparenza e dovranno essere esperiti entro il termine che
sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposte
del Direttore per ciascun tipo di procedimento.L’articolazione
organizzativa e la dotazione organica del Consorzio sono definite
dal regolamento del personale e dalla annessa tabella organica.Il
trattamento economico e giuridico del personale è stabilito
con deliberazione dell’Assemblea Consorziale recettiva della
contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti degli enti
locali.In via transitoria e fintanto che non verrà messa
in atto la soluzione organizzativa di cui ai precedenti commi, il
Consorzio continuerà ad avvalersi di personale incaricato
e/o distaccato dagli enti consorziati.
ART. 27 Collegio dei Revisori
Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio
è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti
nominati dall’Assemblea secondo i criteri fissati dal 2°
comma dell’art.57 della legge 142/90.I Revisori durano in
carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono
revocabili salvo inadempienze, e sono rieleggibili per una sola
volta.I revisori hanno la responsabilità di esercitare le
funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di
contabilità.Possono assistere alle sedute dell’Assemblea
e, su invito del Presidente del Consorzio anche alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio,
di conto consuntivo oppure in materia economico-finanziario di rilevante
interesse per il Consorzio.Il Collegio dei Revisori deve riunirsi
almeno ogni quadrimestre.Il revisore che, senza giustificato motivo,
non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio decade
dall’ufficio. `Decade altresì nel caso in cui l’assenza,
ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.Delle
riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che va sottoscritto
dagli intervenuti: copia di ciascun processo verbale deve essere
trasmesso, nel termine di cinque giorni, ai rappresentanti degli
enti consorziati, al Presidente e al Direttore del Consorzio.Le
decisioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza
assoluta dei voti.Il Revisore dissenziente deve far iscrivere a
verbale i motivi del prorio dissenso.
TITOLO III° REVISIONE E RAPPORTI ECONOMICI - FINANZIAMENTI
ART. 28 Mezzi finanziari - Equilibrio di gestione
Il Consorzio provvede al conseguimento dei propri scopi statutari
con i seguenti mezzi:
- quote annue di partecipazione degli enti consorziati;
- contributo annuo della Regione Autonoma della Sardegna;
- conferimenti straordinari disposti dagli enti consorziati con
le modalità di cui al precedente art.10 o quale contributo
"UNA TANTUM" senza riferimento alle quote di partecipazione.
Altre entrate potranno derivare da eventuali lasciti o donazioni,
da contributi statali, di enti pubblici, associazioni, istituti
di credito ed aziende private.
ART. 29 Partecipazione degli Enti Consorziati all’attività
economica
Gli enti consorziati parteciperanno all’attività economica
del Consorzio conferendo una quota annua di finanziamento di £.
100.000.000, così ripartita:
500 millesimi a carico della Provincia di Nuoro;
500 millesimi a carico del Comune di Nuoro.
La quota annua di finanziamento di cui al precedente comma può
essere rideterminata su proposta dell’assemblea del Consorzio,
con atto dei Consigli degli Enti Consorziati.Le contribuzioni integrative
di cui al 2° comma del precedente art.10 verranno utilizzate
per esigenze straordinarie di esercizio secondo i criteri di impegno
e le formalità determinate dall'Assemblea Consorziale.
ART. 30 Investimenti
Per il funzionamento delle spese relative agli investimenti, il
Consorzio provvede:
a) con contributo in conto capitale della R.A.S., dello Stato e
di altri enti pubblici;
b) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli Enti consorziati
in proporzione alle quote di partecipazione;
c) con l'utilizzo di fondi all'uopo accantonati e di altre fonti
di autofinanziamento.
ART. 31 Appalti e forniture
Agli appalti di lavoro, all'acquisizione di beni e servizi di cui
necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Consorzio
provvede mediante contratti osservando le norme vigenti nazionali
o comunitarie, in ogni caso criteri di trasparenza, imparzialità
ed economicità.Con apposito regolamento deliberato dall'Assemblea,
sempre nel rispetto della normativa vigente, vengono stabilite le
procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare, la scelta
della forma di contrattazione, la disciplina dei casi in cui è
consentito il ricorso alla trattativa privata e alla esecuzione
con il sistema "sistema in economia".
ART. 32 Regolamenti
L'assemblea del Consorzio provvederà ad emanare i seguenti
regolamenti:
a) regolamento di contabilità;
b) regolamento sulla disciplina dei contratti;
c) regolamento di funzionamento dell'Assemblea e del consiglio di
amm.ne;
d) regolamento organico del personale;
e) regolamento sul procedimento amministrativo e sulla disciplina
del diritto di accesso agli atti del Consorzio, ai sensi della legge
241/90.
ART. 33 Pubblicità degli atti consortili
Tutti gli atti dell'Amm.ne Consorziale sono pubblici ad eccezione
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto
di motivato provvedimento del Presidente assunto in conformità
al regolamento del Consorzio di cui alla lettera e) del precedente
articolo 32.Le copie delle deliberazioni dell’Assemblea e
del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicati nel rispetto
della durata e delle scadenze previste dalle vigenti norme di legge.Le
copie dei provvedimenti del Presidente, del Direttore, nonché
dei verbali del collegio dei Revisori sono esposti all’Albo
Pretorio del Consorzio per la durata di dieci (10) giorni.Tale pubblicazione
deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data di adozione.
ART. 34 Norme di rinvio
Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto si
osservano le norme della legge 8.6.1990 n°142 e quelle dei regolamenti
in vigore della Provincia di Nuoro.
ART. 35 Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore, dopo l’espletamento del
controllo da parte del competente organo regionale e la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Consorzio per trenta giorni consecutivi.Il
Segretario Generale appone in calce all’originale dello Statuto
la dichiarazione della entrata in vigore.Il Presidente dispone l’invio
dello Statuto, munito dell’attestazione di cui al precedente
comma, agli enti consorziati.
ORGANI ISTITUZIONALI:
Assemblea Generale: Presidente dell'Amministrazione Generale
Sindaco del Comune di Nuoro
Consiglio di Amministrazione:
arch. Sergio Russo - Presidente
prof.ssa Francesca Rosa Palmas - Componente
dr. Antonio Cambedda - Componente
sig. Bruno Chisu - Componente
prof.ssa Franca Maria Carroni - Componente
|